La certificazione medico-sportiva
L’attuale normativa impone a chiunque si appresti ad intraprendere un’attività sportiva di sottoporsi ad una visita medico-sportiva, facendo un distinguo tra attività sportiva agonistica e non. Gli sportivi che necessitano di certificazioni agonistiche sono coloro che praticano attività sportive agonistiche così denominate dalle Federazioni Sportive, dal CONI e dagli Enti di Propaganda Sportiva riconosciuti ed i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.
E’ sufficiente il certificato di attività sportiva non agonistica per i praticanti di attività sportive qualificate non agonistiche dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di propaganda sportivi riconosciuti, dal CONI e per i partecipanti alle attività scolastiche e alle fasi precedenti quelle nazionali dei giochi della gioventù.
- Le visite di medicina dello sport possono essere effettuate dal medico dello sport esclusivamente presso lo studio e/o ambulatorio nel quale il medico è stato autorizzato a prestare la propria opera professionale. Non è quindi consentito effettuare le visite presso palestre, centri sportivi o qualsivoglia tipologia di struttura non sanitaria.
- Le certificazioni per le attività sportive agonistiche possono essere rilasciate da medici specialisti in medicina dello sport, da liberi professionisti docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell’attestato di cui all’art. 8 della L. 26/10/71 n. 1009, purché iscritti nell’elenco regionale.
- Le certificazioni per le attività sportive non agonistiche possono essere rilasciate esclusivamente dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici dello sport iscritti nell’elenco regionale.
- La richiesta dell’idoneità sportiva spetta alla Società sportiva. Tale richiesta costituisce la condizione per l’ammissione dello sportivo all’accertamento sia negli ambulatori della ASL sia negli ambulatori o studi medici privati, dove prestano la loro professione i medici di medicina dello sport iscritti nell’elenco regionale ex art. 16 LR 24/97.
- La visita deve essere comprensiva di tutti gli esami clinici e strumentali previsti per la determinata tipologia dello sport. Il certificato ha di solito durata annuale, in qualche caso biennale, come sarà meglio illustrato nel prossimo capitolo. Il medico è tenuto alla conservazione della scheda e di tutti gli esami effettuati ad ogni singolo atleta per un periodo di cinque anni dalla data della visita.
Inoltre deve compilare una scheda di valutazione medica con:
- l’anamnesi;
- la determinazione del peso corporeo e dell’altezza;
- l’esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificatamente impegnati nello sport praticato;
- l’esame generico dell’acuità visiva mediante l’ottotipo luminoso;
- l’esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
- il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a 4 mt di distanza, qualora non sia previsto l’esame otorinolaringoiatrico.
La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata dopo esame ECG mediante IRI (Indice Rapido Idoneità).
Qualora un atleta subisca un trauma cranico deve sospendere l’attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla.